Safety e Security: i volontari non sono degli sceriffi

La protezione civile non può essere impiegata in attività di ordine pubblico

Il Governo ha approvato il Decreto Legge “antistupri”, nato per fronteggiare le particolari situazioni di degrado, violenza e delinquenza caratterizzanti le cronache delle ultime settimane. Nel decreto, a quanto pare, si parla della possibilità dell'utilizzo di ronde di volontari, coordinate dai singoli Prefetti, con lo scopo di avere "cittadini vigili sul territorio". Cominciano ad emergere le prime perplessità intorno ad un provvedimento che prevede l’utilizzo degli appartenenti ad associazioni di volontariato ad un’attività che dovrebbe essere appannaggio delle forze dell’ordine.


 



 





 


 A questo punto, pare già serpeggiare, lo strano binomio: volontariato di protezione civile =  ronde volontari. In fondo, qualche benpensante, potrebbe immaginare che sempre di sicurezza si tratta.


Il problema forse è lessicale. Con il termine italiano sicurezza noi intendiamo sia il concetto anglosassone di safety che quello di security. La differenza consiste nel fatto che la prima è appannaggio di corpi come i Vigili del Fuoco, 118, volontariato di protezione civile: si parla quindi di sicurezza rispetto ad un evento calamitoso, evento accidentale o problema sanitario;  il secondo è esclusivamente compito dei Corpi di Polizia, essendo attività volta alla sicurezza contro, e verso, atti criminosi, eventi volutamente provocati.


 


E’ evidente che il provvedimento adottato dal Governo, dovendo rispondere ad un problema di natura sociale, rientrante nel più generale concetto di Ordine Pubblico,  si riferisce ad un principio di Security. In tale ottica non è possibile concettualmente (ma anche legislativamente) impiegare i volontari di associazioni, in qualsiasi forma e maniera, per tale scopo.


 


Confondere la protezione civile con la security è impossibile. La legge italiana a tal proposito è chiarissima, e se non bastasse una recente circolare del Dipartimento, che trovate in allegato, chiarisce ancora meglio il concetto. Infatti, la Repubblica Italiana,  con la legge 225/92, chiarisce cosa si intende per Protezione Civile:   la tutela della integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.”


Ciò significa che qualsiasi azione condotta al di fuori di questi obiettivi e scenari, non è da considerarsi un’attività di protezione civile e quindi, nessun volontario appartenente ad associazioni di protezione civile può, indossando stemmi ed uniformi di protezione civile, essere legittimato a compiere azioni di qualsiasi natura, specialmente di ordine pubblico, vigilanza, attività elettorale o propagandistica.


 



 

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