Stato dell’arte sulla pianificazione comunale di protezione civile in Sardegna

La Legge n° 100 del 12 luglio 2012, di conversione del D.L. n° 59 del 15 maggio 2012, modifica la Legge n° 225 del 24 febbraio 1992, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Al comma 3 bis dell’art. 15 della L. 225/1992, è previsto che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della L. 100/2012, (ossia entro il 12 ottobre 2012) ciascun Comune approvi, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Giunte Regionali.

I piani di emergenza comunali servono quale strumento imprescindibile a supporto dell’Autorità di Protezione Civile per fronteggiare gli eventi calamitosi al fine di attuare le misure volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

La Regione Sardegna ha inviato al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile l’elenco aggiornato dei Comuni che hanno predisposto il piano di emergenza comunale, riferito al rischio incendi boschivi e di interfaccia e al rischio idrogeologico e idraulico.

Su 377 Comuni, 134 hanno predisposto il Piano di emergenza comunale relativo al rischio idrogeologico e idraulico, 1 Comune si è dotato del solo Piano rischio idrogeologico e idraulico speditivo, 210 Comuni hanno adottato il Piano rischio incendi e 18 Comuni hanno adottato il Piano rischio incendi solo speditivo, come da tabella riepilogativa aggiornata al 28 agosto 2013.

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