Definizione dei rischi e D.P.I. per gli operatori antincendio boschivo

Supplemento ordinario n. 169 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011

Nell’ambito del Piano regionale di previsione¸ prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – periodo 2011 – 2014¸ una sezione è dedicata al Rischio cui sono esposti gli operatori e i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.). Gli operatori impegnati nelle attività di prevenzione e soprattuttodi spegnimento degli incendi boschivi¸ sono esposti al rischio di ustioni¸ traumi¸ ferita¸ abrasioni¸ malori¸ danni all’apparato respiratorio¸ intossicazione per inalazione di fumi¸ morsi di animali e punture di insetti.

È fondamentale quindi che gli stessi siano equipaggiati con Dispositivi di Protezione Individualecertificata idoneità fisica e che siano dotati di adeguata formazione. Il D.P.I deve proteggere l’operatore da contatti con le fiamme¸ da corpi surriscaldati o in combustione¸ evitare che il calore raggiunga la superficie corporea e¸ allo stesso tempo¸ consentire di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell’attività fisica. Per quanto riguarda l’idoneità fisica¸ la Legge 353/2000 stabilisce che il volontario deve essere fisicamente idoneo; la Conferenza delle regioni¸ in data 25 luglio 2000¸ ha stabilito che per i volontari non impegnati direttamente sul fronte del fuoco è sufficiente il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal medico di famiglia; per i volontari impegnati sul fronte del fuoco costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione da rilasciarsi a cura del medico competente o da altra autorità sanitaria competente secondo il protocollo sanitario minimo stabilito.

Per saperne di più: Bollettino Ufficiale Regione Lazio (n.37/2011)

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