Commissione Grandi Rischi: organo di rilievo costituzionale?

Negli ultimi tempi si è riacceso il dibattito sulla composizione e sulle funzioni della Commissione grandi rischi. Si fa per dire “ultimi tempi” perché, in effetti, è dalla sua costituzione, voluta con felice intuizione dall’allora Ministro Zamberletti nel 1981, che la Commissione ha vissuto nel tempo ripensamenti, rimaneggiamenti e modifiche. Nemmeno la legge base della protezione civile, la 225 del 1992, che pur ha elevato la Commissione al rango di “Organo centrale del servizio nazionale di protezione civile”, è riuscita a mettere un punto fermo alla filosofia di base, alle funzioni e alla struttura della Commissione.





La composizione e le attribuzioni sono state riviste, modificate ed ampliate nel 1998, nel 2001, nel 2002 e infine nel 2006 quando, con la legge 27 gennaio 2006 n. 21, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è ridefinita “Organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile”. Anche la sua struttura di vertice delinea inequivocabilmente tale compito fondamentale: il Presidente del Consiglio dei ministri ne è il Presidente e Vicepresidente è Il Capo del Dipartimento della protezione civile. Siamo all’ultimo e forse più eclatante risultato di questa metamorfosi. Durante il terremoto d’Abruzzo, alcuni componenti della Commissione furono convocati all’Aquila dal Dipartimento della protezione civile. Non era la Commissione riunita formalmente nella sua veste istituzionale né nella sua interezza. Dall’incontro scaturirono, nella successiva conferenza stampa, alcune improvvide quanto infelici esternazioni che intendevano tranquillizzare la gente su ulteriori movimenti tellurici. L’evento mette a nudo tutta l’incongruenza di un Organo che non ha mai avuto autonomia di convocazione, di analisi e di decisione, men che meno da quando nel 2006 è stato praticamente incorporato nel Dipartimento della protezione civile. Per iniziativa di ISPRO e, in particolare del suo Presidente, onorevole Zamberletti, si è posto mano ad una iniziativa lodevole e responsabile: riesaminare criticamente ma costruttivamente l’intera materia della protezione civile. ISPRO non si fa viva solo ora su questo fronte. Io stesso ho avanzato, ormai da tempo, proposte strutturali e organiche su grandi questioni aperte relative alla Protezione Civile: dalla necessità di una nuova legislazione nazionale coerente con il nuovo dettato costituzionale, all’esigenza di dirimere la “sovrapposizione” di compiti e competenze tra i vari livelli amministrativi, al bisogno di una nuova legge che disciplini il ristoro dei danni, fino all’esigenza di una revisione radicale del volontariato, unica risorsa di massa rimasta dopo la sospensione della coscrizione militare obbligatoria.La revisione della “Commissione grandi rischi” non può non essere uno dei cardini della più ampia revisione di tutto il sistema alla quale ISPRO si è dichiarata disponibile a contribuire. In merito sono già state messe a punto, a cura del Professor Francesco Napolitano dell’Ufficio studi di ISPRO, valutazioni e proposte che affrontano i problemi del “rinnovamento della missione e delle funzioni dell’Organismo”, del “rinnovamento delle modalità di funzionamento” e, infine, del “rinnovamento logistico-amministrativo”. Concordo assolutamente e non mi addentro, pertanto, nell’esame particolareggiato dei singoli argomenti, che sono già stati analizzati e sono oggetto di proposte concrete da parte di ISPRO. Sono, peraltro, perplesso sul rango che manterrebbe la Commissione nel quadro dei vari Organi dello Stato. Si tratterebbe pur sempre di una dipendenza funzionale dal Governo “pro tempore”. Mi preme, in sostanza, attirare l’attenzione su un dubbio di fondo che riguarda il tema del “rinnovamento della collocazione istituzionale della Commissione e della sua autonomia”. La preoccupazione ha radici nella stessa architettura costituzionale dello Stato italiano. Mi spiego meglio. Nessuno ha perplessità sul fatto che “la difesa in armi dello Stato” sia una funzione primaria, così come nessuno mette in dubbio che “la giustizia” sia anch’essa una funzione primaria. Ma, a mio avviso, lo è anche “la difesa dalle calamità”. Questa però, a differenza delle precedenti, non ha un proprio Organo di rango costituzionale autonomo che faccia capo direttamente al Presidente della Repubblica come il “Consiglio supremo di difesa” e il “Consiglio superiore della magistratura”, che hanno entrambi la caratteristica di "Organo di rilievo Costituzionale". Ritengo che si debba prendere in seria considerazione questo salto di qualità, conferire cioè alla “Commissione grandi rischi” rilievo costituzionale. Altrimenti correremo anche in futuro il rischio che le più belle intenzioni siano vanificate da interessi politici contingenti e che si cada nell’inutile e illusoria tentazione di porvi rimedio con alchimie organizzative e logistiche. Occorre però, a scanso di equivoci, precisare. La Commissione non deve necessariamente avere attribuzioni uguali o anche solo analoghe a quelle degli altri due Organi citati. Differenti sono le missioni e differenti quindi le strutture e i compiti ma una caratteristica le dovrebbe accomunare: l’assoluta indipendenza di valutazione e giudizio, garantita dalla più alta magistratura della Repubblica, il suo Presidente.In conclusione, queste mie valutazioni vogliono essere soltanto un rudimentale spunto di riflessione. Se troveranno attenzione o consenso non sarà difficile studiare le soluzioni legislative ed organizzative per passare da un’idea alla realtà





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